Sez. 2, Sentenza n. 784 del 23/03/1970 (Rv. 346079 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - QUESTIONI CONNESSE AVENTI PROPRIA AUTONOMIA - INDIPENDENZA - AZIONI DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO E AZIONI DI RISARCIMENTO - AUTONOMIA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - QUESTIONI CONNESSE AVENTI PROPRIA AUTONOMIA - INDIPENDENZA - AZIONI DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO E AZIONI DI RISARCIMENTO - AUTONOMIA.*
Il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude l'esame di ogni questione proposta o proponibile in relazione a cio che sia gia stato deciso, ma tale autorita trova un limite nell'oggetto specifico della decisione, nel senso che essa resta circoscritta al fatto e alle ragioni giuridiche direttamente esaminate dal giudice o costituenti, obiettivamente, imprescindibili premesse della statuizione e non si estende, percio, a questioni che, sebbene connesse con quelle decise, abbiano, rispetto alle stesse, una propria assoluta autonomia. Pertanto, nessuna preclusione puo derivare, in ordine alla controversia relativa al risarcimento dei danni cagionati dallo spoglio, dalla definizione della controversia relativa alla pretesa reintegrazione del possesso. (nella specie, con sentenza passata in giudicato, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a quest'ultima pretesa). (V 2836-68, massima n 335511 2175-67, massima n 329325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)