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Sez. L, Sentenza n. 4513 del 05/05/1999 (Rv. 526054 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Integrazione salariale ordinaria - Dichiarazione all'Inps di cessazione del rapporto di lavoro - Diritto all'integrazione - Esclusione - Persistenza del rapporto di lavoro - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526054-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

La domanda del datore di lavoro all'Inps per la concessione del beneficio dell'integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164, è elemento imprescindibile per l'insorgenza dell'obbligo dell'Inps alla erogazione del beneficio, di talché questo non spetta al lavoratore qualora il datore di lavoro abbia comunicato all'Inps la cessazione delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti. Nè rileva la circostanza che il rapporto di lavoro fosse ancora in atto, in quanto ogni discordanza con la realtà fattuale poteva essere fatta valere dal lavoratore non nei confronti dell'Inps ma solo nei confronti del datore di lavoro autore della dichiarazione non rispondente al vero.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)