Sez. 2, Sentenza n. 4048 del 06/12/1974 (Rv. 372661 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE - NATURA DI TITOLI ESECUTIVI - FORMULA ESECUTIVA - PRECETTO - NECESSITA - MANCANZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - RECLAMO NELLA FASE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE - NATURA DI TITOLI ESECUTIVI - FORMULA ESECUTIVA - PRECETTO - NECESSITA - MANCANZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - RECLAMO NELLA FASE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti interdittali del pretore dati con decreto o con ordinanza nella prima fase del giudizio possessorio o nunciatorio hanno natura di titoli esecutivi e, per dar corso alla loro esecuzione, occorrono la spedizione in Forma esecutiva e la notifica del precetto. Pertanto quando un provvedimento di reintegrazione nel possesso dato dal pretore ai sensi dell'art 689 e 703 cod proc civ non sia stato spedito in Forma esecutiva e non sia stato munito del precetto, l'opposizione agli Atti esecutivi (unico rimedio proponibile in siffatta ipotesi afferendo il vizio alla notificazione del titolo esecutivo) va dedotta innanzi al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art 617 cod proc civ e non davanti al giudice presso il quale si svolge la seconda fase del giudizio possessorio o nunciatorio, non sussistendo alcun vincolo di connessione oggettiva con il tema del dibattito giudiziale sul merito. (V 438'70, mass n 345420; contra 3520'72, mass n 361460; (contra 778'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)