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Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 14/05/1997 (Rv. 504298 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza di reintegra nel possesso - Esecuzione per l' adempimento (art. 605 cod. proc. civ.) - Opposizione all' esecuzione iniziata - Competenza per valore - Art. 17 primo comma cod. proc. civ. e art. 14 cod. proc. civ. - Applicabilità - Causa di merito iniziata (art. 669 octies cod. proc. civ.) - Irrilevanza - Omessa indicazione del valore da parte dell' opponente (art.14 primo comma cod. proc. civ.) e indicazione, accettata, di altro giudice competente per valore - Presunzione di competenza del giudice adito - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504298-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione per rilascio, già iniziata sulla base di titolo costituito da ordinanza di reintegrazione nel possesso, l'opposizione ex art. 615, secondo comma cod. proc. civ., mentre abilita, senz'altro, il giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione, deve, nel merito essere conosciuta dal giudice competente, anche per valore, da identificarsi in base alla dichiarazione di cui all'art. 14 cod. proc. civ. ancorché resa solo implicitamente. Ne consegue che ove l'opponente abbia fatto istanza al pretore adito di provvedere sulla sospensione e di rimettere la causa al Tribunale "ratione valoris", tale secondo parte dell'istanza stessa equivale alla suddetta dichiarazione implicita di valore eccedente la competenza del giudice adito con l'opposizione ed impedisce l'operatività della presunzione (di competenza di tale giudice) di cui all'ultima parte del primo comma del citato art. 14, applicabile solo quando manchi la indicazione o dichiarazione di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)