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Sez. 2, Sentenza n. 14812 del 04/06/2008 (Rv. 603857 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Prescrizioni per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica (legge n. 64 del 1974 ed attualmente d.P.R. n. 380 del 2001) - Violazione - Gravi difetti - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Presunzioni normative assolute.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603857-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

Le violazioni delle prescrizioni dettate, in base alla legge n. 64 del 1974 (ed attualmente dal d.P.R. n. 380 del 2001), per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative anzidette, in quanto recanti delle presunzioni assolute, una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni simiche e dei loro effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 1, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)