Sez. 2, Sentenza n. 1700 del 03/05/1975 (Rv. 375323 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - GRAVI DIFETTI - NOZIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - GRAVI DIFETTI - NOZIONE.*
La responsabilita dell'appaltatore ex art 1669 cod civ sussiste non solo quando l'opera (edificio o altro immobile) presenti evidente pericolo di rovina, ma anche quando essa presenti 'gravi difettì, cioe difetti che incidano profondamente sugli elementi essenziali della costruzione - quali sono, ad esempio, quelli che riguardano le strutture portanti - cosi da pregiudicarne la conservazione e, quindi, la utilizzazione. Trattasi di difetti che vanno presi in considerazione soprattutto con riguardo alla stabilita futura della opera e non a quella attuale, per cui la loro esistenza deve ritenersi anche quando essi non producano, al momento del completamento della opera, fenomeni tali da influire in epoca successiva sulla solidita e stabilita della stessa, poiche questi ultimi inconvenienti si identificano con il pericolo di rovina e cioe con l'altra, ben diversa ipotesi prevista dallo stesso art 1669 cod civ. (V 3286/73, mass n 367146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)