Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 22811 del 06/12/2004 (Rv. 579615 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per contributi previdenziali o sanzioni relative - Proponibilità del ricorso a mezzo del servizio postale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Non è manifestamente infondata, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 cod. proc. civ., laddove non consentono, nella proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta di enti o istituti previdenziali per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni civili, di depositare il ricorso nella cancelleria del giudice competente avvalendosi della spedizione postale, come previsto in favore di chi, per identico credito, sia destinatario dell'ordinanza ingiunzione prevista e disciplinata dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)