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Sez. L, Sentenza n. 21447 del 12/10/2007 (Rv. 600156 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO | Deposito del ricorso a mezzo del servizio postale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600156-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO

Nelle controversie di lavoro, la spedizione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se pervenuto nella cancelleria del giudice del lavoro nei termini di legge, integra una modalità non prevista in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. att. cod. proc. civ.per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso) ed è carente del requisito formale indispensabile (il deposito in cancelleria ex art. 415 cod. proc. civ.) per il raggiungimento dello scopo, cui è destinato dalla legge, conseguendone la nullità della prescelta modalità di proposizione del ricorso, nella specie in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. e la rilevabilità d'ufficio e l'insanabilità del relativo vizio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto all'iscrizione a ruolo della causa relativa. (v. Corte Cost. n. 34 del 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)