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Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 25/06/1977 (Rv. 386376 - 01)

SOCIETA - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO OD IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN SOCIETA MUNITA DI PERSONALITA GIURIDICA - EFFETTI - OMESSA MENZIONE DI UN DEBITO PREESISTENTE NELLA RELAZIONE DI STIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386376-01

SOCIETA - TRASFORMAZIONE - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO OD IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN SOCIETA MUNITA DI PERSONALITA GIURIDICA - EFFETTI - OMESSA MENZIONE DI UN DEBITO PREESISTENTE NELLA RELAZIONE DI STIMA - IRRILEVANZA.*

La trasformazione di una societa in nome collettivo, od in accomandita semplice, in societa munita di personalita giuridica, ai sensi degli artt 2498 e segg cod civ, non comporta l'Estinzione di un soggetto e la creazione di altro al posto del primo, ma solo una modificazione dell'atto costitutivo e della struttura organizzativa, che non tocca la titolarita dei rapporti giuridici preesistenti, ivi compresi quelli obbligatori, i quali vengono conservati dalla societa risultante dalla trasformazione. Ne quest'ultima puo essere esonerata dall'adempimento di un debito anteriore per il solo fatto che, nella relazione di stima compilata in occasione della trasformazione, quel debito non sia stato menzionato, ovvero sia stato volutamente ed espressamente escluso, in quanto un patto in tal senso fra i soci non e opponibile al terzo creditore, che non vi abbia partecipato. (V 3790/75, mass n 377993; (V 979/71, mass n 350931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)