Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 20/04/1994 (Rv. 486290 - 01)
Vendita - Clausole speciali | Scrittura privata di compravendita immobiliare - Clausola che differisce gli effetti alla data della stipulazione dell'atto pubblico - Carattere definitivo della vendita - Configurabilità - Natura di atto riproduttivo del successivo atto pubblico.
Vendita - Clausole speciali
La clausola che differisce gli effetti di una scrittura privata di compravendita (nella specie, di un bene immobile) alla data della prevista stipulazione dell'atto pubblico non esclude il carattere definitivo della vendita, ma le attribuisce effetti meramente obbligatori, costituendo il successivo atto pubblico solo un atto riproduttivo in cui le dichiarazioni delle parti assumono valore storico-rappresentativo (della volontà espressa nella vendita già conclusa) e non manifestazione di una nuova volontà negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)