diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5143 del 01/06/1990 (Rv. 467513 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO ED IRREVERSIBILMENTE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IMPRESA PRIVATA APPALTATRICE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467513-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO ED IRREVERSIBILMENTE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - IMPRESA PRIVATA APPALTATRICE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal proprietario del fondo illegittimamente occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica (nella specie: edificio scolastico), in ipotesi in cui non solo la materiale occupazione ma anche singoli Atti della procedura ablativa siano stati compiuti da una privata impresa appaltatrice, assume decisivo rilievo il titolo, contrattuale ovvero pubblico, in base al quale detta impresa abbia agito con la conseguenza che questa diviene o meno parte del rapporto espropriativo (con la conseguente sua legittimazione a resistere alle istanze dell'espropriato) secondo che l'attività giuridica in questione sia stata da essa svolta in nome proprio (in virtù di delega o concessione traslativa di poteri) ovvero, in nome e nell'interesse dell'amministrazione, quale rappresentante della medesima. (V 1529/89, mass n 462332; (V 2602/83, mass n 427480; (V 5879/82, mass n 423635).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)