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Sez. 1, Sentenza n. 3742 del 12/06/1980 (Rv. 407593 - 01)

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - DISTACCO DI OSPEDALE DA UN ENTE PUBBLICO - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI ALLA ATTIVITA OSPEDALIERA - SUCCESSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO.*
Stato
decisa il 1980-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407593-01

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - DISTACCO DI OSPEDALE DA UN ENTE PUBBLICO - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO - RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI ALLA ATTIVITA OSPEDALIERA - SUCCESSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO.*

Nel caso di Costituzione di ente ospedaliero mediante distacco di ospedale da un ente pubblico, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, si verifica il passaggio dall'uno all'altro ente, oltre che degli edifici e dei beni destinati al funzionamento dell'ospedale (terzo comma), anche dei rapporti giuridici 'relativi all'attivita ospedalierà (quarto comma), e, cioe, sia dei rapporti strettamente inerenti ai beni gia organicamente destinati alla predetta attivita, sia dei rapporti inequivocamente predisposti allo svolgimento della medesima (nella specie, rapporti derivanti dalla compravendita di terreni destinati alla realizzazione di uno stabilimento ospedaliero). (V 3372/79, mass n 399785).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)