diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2008 del 01/04/1982 (Rv. 419849 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO - COSTITUZIONE MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA UN ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE TRA L'ENTE GIÀ PROPRIETARIO DELL'OSPEDALE E L'ENTE OSPEDALIERO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SOMME ACCANTONATE A TITOLO D'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE - TRASFERIMENTO AL NUOVO ENTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419849-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO - COSTITUZIONE MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA UN ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE TRA L'ENTE GIÀ PROPRIETARIO DELL'OSPEDALE E L'ENTE OSPEDALIERO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SOMME ACCANTONATE A TITOLO D'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE - TRASFERIMENTO AL NUOVO ENTE - NECESSITÀ.*

La Costituzione di un ente ospedaliero, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 192, mediante il distacco di un ospedale da un altro ente pubblico che rimane in vita (nella specie, comune), dà luogo ad un'ipotesi di successione a titolo particolare tra l'ente già proprietario dell'ospedale e l'ente ospedaliero, il quale, in forza della disposizione contenuta nel quarto comma della citata norma, subentra in tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti, che siano attinenti all'organizzazione ed all'espletamento del servizio ospedaliero e necessari alla sua continuazione. Ne consegue che, dovendo essere devolute all'ente ospedaliero tutte le attività che costituiscono il patrimonio dell'ente cui esso è succeduto nel particolare settore di cui trattasi, vanno trasferite al nuovo ente anche le somme già accantonate, fino al momento del distacco, a titolo di indennità di fine servizio per il personale del vecchio ente passato alle dipendenze del nuovo, sia che esse derivino da ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti che da integrazioni a carico dell'ente. (Conf 6422/80, mass n 410177 sulla prima parte; (Conf 6334/80, mass n 410075; (Conf 3742/80, mass n 407593; (Conf 1477/79, mass n 397819; (Conf 4786/77, mass n 388393).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)