Sez. L, Sentenza n. 9380 del 17/12/1987 (Rv. 456531 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - PER SCARSO RENDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - PER SCARSO RENDIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Le infrazioni disciplinari possono essere poste a base dell'esonero definitivo dell'agente per scarso rendimento nell'Esercizio delle funzioni (ai sensi dell'art. 27, primo comma, lett. D), dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148), atteso che nell'organizzazione di un'azienda esercente un servizio di pubblico trasporto, la scarsa disciplina del dipendente, incidendo negativamente sul normale espletamento del servizio, da prestarsi in determinate condizioni operative, con certi orari e con determinate modalità d'esecuzione, costituisce comportamento idoneo ad essere assunto nella valutazione del rendimento richiesto dalle particolari esigenze del servizio stesso. (V 1226/73, mass n 363787; (V 2590/61).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)