Sez. 2, Sentenza n. 1226 del 07/05/1973 (Rv. 363787 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ESONERO DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO O PER COLPOSA INSUFFICIENZA - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - ESONERO DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO O PER COLPOSA INSUFFICIENZA - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI.*
Il provvedimento di esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nello adempimento delle funzioni del proprio grado, adottato a norma dello art 27 lettera d del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931, n 148, pur essendo determinato da irregolare condotta del dipendente non costituisce una sanzione disciplinare, ma un particolare modo di risoluzione del contratto, peculiare del rapporto di lavoro di quella categoria di lavoratori: di conseguenza, in ordine a tale provvedimento, come per tutti gli altri dell'azienda ferrotramviaria che incidono sul diritto soggettivo alla stabilita del posto ed al correlativo trattamento economico, non puo prospettarsi sotto alcun profilo la Competenza del consiglio di stato - specificamente limitata al Sindacato sulla legittimita dei provvedimenti disciplinari concernenti gli agenti di ruolo,-ma sussiste la Competenza esclusiva del giudice ordinario, cui e devoluto il controllo su tutti gli elementi che ne condizionano la legittimita, sia per quanto attiene alla ritualita del procedimento per esso previsto, sia per quanto attiene alla Determinazione finale dell'azienda, sebbene l'estrinsecazione di tale Sindacato presenti aspetti di estrema delicatezza con riferimento specialmente alla sussistenza degli estremi dello scarso rendimento o della palese insufficienza nell'espletamento dell'attivita lavorativa, in ordine ai quali un certo margine di discrezionalita nella valutazione e lasciato alla azienda. (V 1272/69, mass n 339917; 2590/61).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)