diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11976 del 26/11/1998 (Rv. 521117 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Determinazione della competenza ex art. 21 cod. proc. civ. - Criteri.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521117-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI

Per aversi una causa relativa a diritti reali su beni immobili ai fini della speciale competenza territoriale di cui all'art. 21 cod. proc. civ., non è sufficiente che la domanda abbia una qualsiasi relazione giuridica con un immobile, ma occorre che sia connotata da una stretta connessione logica e giuridica con un diritto reale immobiliare, involga cioè l'accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del medesimo o le posizioni soggettive, attive e passive che direttamente ne derivano. Per converso qualora la controversia abbia ad oggetto obbligazioni scaturenti da un accordo delle parti che ha nel contempo costituito un diritto reale (nella specie servitù prediale) ed ha imposto ai contraenti ulteriori autonome condotte idonee a renderne possibile l'esercizio, la competenza territoriale va determinata sulla scorta dei fori concorrenti degli artt. 18 e 20 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)