Sez. 2, Sentenza n. 13353 del 08/06/2006 (Rv. 590670 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Foro per le cause relative a diritti reali su beni immobili - Ambito di applicazione - Individuazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI
Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili - nei cui confronti l'art.21 cod. proc. civ. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (" forum rei sitae ") - รจ necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni - aventi natura personale e non reale - volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)