Sez. 3, Sentenza n. 19761 del 13/11/2012 (Rv. 624414 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Intervento della banca mutuante nell'esecuzione iniziata da altro creditore - LegittimitĂ - Natura non fondiaria del credito azionato dal creditore principale - Irrilevanza.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Nella disciplina del credito fondiario, soggetta "ratione temporis" al r.d. 16 luglio 1905 n. 646, la banca mutuante può sempre intervenire nel processo esecutivo iniziato da terzi nei confronti del mutuatario, a nulla rilevando che il creditore principale vanti nei confronti dell'esecutato un credito di natura non fondiaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)