Sez. U - , Sentenza n. 6335 del 14/03/2018 (Rv. 647566 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE | Grande derivazione di acque – Principio dell’evidenza pubblica - Disciplina - Applicabilità alla Provincia autonoma di Bolzano – Fondamento.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE
La regola dell'evidenza pubblica per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, introdotto dall'art. 12 del d.lgs n. 79 del 1999 e rafforzato dalla novella di cui all'art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 - si riferisce anche alle concessioni per i nuovi impianti, e non solo al diritto di insistenza e alle proroghe delle concessioni in scadenza, senza che questo possa determinare alcun contrasto con i principi costituzionali di iniziativa economica o con i principi comunitari di trasparenza della procedura, garantiti dagli artt. 7 e 8 della direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 -, e trova applicazione anche con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, trattandosi di disciplina vigente su tutto il territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 37 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)