Sez. U, Sentenza n. 607 del 15/01/2015 (Rv. 633600 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE | Procedure autorizzative semplificate per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Regole di evidenza pubblica delle concessioni idroelettriche - Applicazione - Necessità - Fondamento.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE
In tema di produzione di energia elettrica, l'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che contempla procedure accelerate per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non si pone in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che ha introdotto il principio dell'evidenza pubblica per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, atteso che la semplificazione del procedimento non esclude la concorrenza in sede concessoria, né la trattazione concorrenziale di più istanze di autorizzazione, mentre la trasparenza della procedura, garantita dagli artt. 7 e 8 della direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009, è coerente con i principi di non discriminazione e tutela della concorrenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)