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Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 01/10/2025 Ud. (dep. 28/10/2025) Rv. 288697-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi – Divieto di sostituzione di cui all’art. 59, comma primo, lett. d), legge n. 689 del 1981 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288697-01

PENA - IN GENERE

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione sancito dall'art. 59, comma primo, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione successiva alla sua novellazione ad opera dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole per il condannato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva avanzata con riguardo a condanna per un delitto di rapina aggravata commesso prima del 30 dicembre 2022).

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 250 art. 71 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)