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Sez. 4, Sentenza n. 26557 del 20/06/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286677-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 - Cumulabilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso di applicazione in procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello - Esclusione - Disposizione meno favorevole rispetto alla normativa previgente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286677-01

PENA - IN GENERE

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)