Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290529-02
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Delega ex art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008 - Trasferimento di talune funzioni proprie del datore di lavoro nei confronti di soggetto delegato - Conseguenze - Possibilità di delegare l'intera funzione facente capo al datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di sicurezza sul lavoro, la delega ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, determina il trasferimento di talune funzioni, proprie del datore di lavoro, nei confronti del soggetto delegato che, in quanto investito dei poteri e dei doveri di cui era privo a titolo originario, diviene garante a titolo derivativo, ferma restando la non delegabilità dell'intera funzione datoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata esclusa la rilevanza della delega di funzioni intercorsa tra i due amministratori di una società in nome collettivo, affidataria di un appalto, sul rilievo della sussistenza della posizione datoriale, ai fini prevenzionistici, in capo ad entrambi gli amministratori).
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)