Sez. 6, Sentenza n. 17285 del 11/01/2013 Ud. (dep. 15/04/2013) Rv. 254620 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Delitto di induzione indebita - Reato bilaterale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Continuità normativa con la precedente fattispecie di concussione - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, pur prevedendo la punibilità di due soggetti, non integra un reato bilaterale, in quanto le due condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi, almeno idealmente, diversi. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la continuità normativa fra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 quater cod. pen e quella del precedente art. 317 cod. pen., in quanto il pubblico agente risponde attualmente per la medesima condotta, anche naturalisticamente considerata, punita in precedenza dalla norma incriminatrice della concussione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)