Sez. 6, Sentenza n. 11792 del 11/02/2013 Ud. (dep. 12/03/2013) Rv. 254437 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 319 quater cod. pen - Continuità normativa con la precedente fattispecie di concussione per induzione - Configurabilità - Punibilità dell'indotto nella nuova fattispecie - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario. (Conf. n. 12373/2013, Mariotti, n.m.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)