Sez. 1, Sentenza n. 5794 del 28/06/1997 (Rv. 505541 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori - Sua rilevanza ex art. 1310 cod. civ., anche nei confronti degli altri - Applicazione di un tal principio anche in tema di sanzioni per illeciti valutari compiuti in concorso di più persone - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE
Gli illeciti valutari realizzati in concorso di più persone, identificano tipici esempi di obbligazioni solidali, con la conseguenza per cui trova applicazione la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. , secondo la quale l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori, produce i suoi riflessi anche nei confronti degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST., DPR 29/09/1987 num. 454 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)