Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 08/08/1996 (Rv. 499056 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni disciplinate, "ratione temporis", dal R.D.L. 12 maggio 1938 n. 1928 - Qualificabilità di società in nome collettivo come responsabile diretta - Esclusione - Responsabilità solidale dei concorrenti nell'illecito - Configurabilità - Fattispecie.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In relazione ad una violazione di norme valutarie commessa nel 1983, per la quale trova applicazione il R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739 - e alla quale non si applica, non essendo ancora intervenuta la riforma valutaria di cui ai d.P.R. n. 454 del 1987 e n. 148 del 1988, il capo primo della legge n. 689 del 1981 -, una società in nome collettivo, in virtù della espressa previsione dell'art. 4, comma 2, di tale R.D.L., non può essere qualificata come responsabile diretta, ma può essere chiamata a risponderne solo in via solidale con l'autore della violazione. Invece tra le persone fisiche corresponsabili è configurabile il vincolo della solidarietà, per il richiamo compiuto dall'art. 3 del R.D.L. n. 1928 del 1938, agli art. 3, secondo comma, e 11 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, che, rispettivamente, attribuiscono il carattere di obbligazione civile alla pena pecuniaria inflitta e espressamente prevedono il vincolo della solidarietà allorquando la relativa violazione sia imputabile a più persone. (Nella specie, la S.C., in base ai riportati principi, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato illegittima l'ordinanza - ingiunzione del Ministero del Tesoro in quanto irrogativa di una sanzione nei confronti della società di persone quale diretta responsabile e, invece ha annullato con rinvio la medesima sentenza nella parte in cui aveva escluso la configurabilità della solidale responsabilità delle persone fisiche dei due rappresentanti della società, pur, in ipotesi, concorrenti nell'illecito).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 4, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 11, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., DPR 29/09/1987 num. 454 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)