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Sez. L, Sentenza n. 3676 del 18/06/1985 (Rv. 441270 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PRECISIONE DELL'OBBLIGO DEL PROPONENTE DI RIMBORSARE TALUNE SPESE SOSTENUTE DALL'AGENTE - OBBLIGO DELL'AGENTE DI PRESTARE LA SUA OPERA A FAVORE DI UN SOLO PREPONENTE - CLAUSOLA RELATIVA - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI AGENZIA.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441270-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PRECISIONE DELL'OBBLIGO DEL PROPONENTE DI RIMBORSARE TALUNE SPESE SOSTENUTE DALL'AGENTE - OBBLIGO DELL'AGENTE DI PRESTARE LA SUA OPERA A FAVORE DI UN SOLO PREPONENTE - CLAUSOLA RELATIVA - COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI AGENZIA.*

Con il rapporto di Agenzia non è incompatibile né la previsione dell'Obbligo del preponente di rimborsare talune spese sostenute dall'agente né la clausola - avente contenuto più ampio della normale clausola di esclusiva - che imponga al lavoratore di prestare la sua opera a favore di un solo preponente, sicché detti elementi, al pari del regime della malattia del lavoratore e della previsione di sanzioni in caso d'inosservanza dell'Obbligo d'informativa, non sono di per sè idonei, in Mancanza in particolare dell'assoggettamento del lavoratore a controlli ed ordini specifici dell'imprenditore, a far ritenere la natura subordinata, invece che autonoma, del rapporto. (V 4036/84, mass n 436010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)