Sez. L, Sentenza n. 4036 del 10/07/1984 (Rv. 436010 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RILEVANZA PRIMARIA - ALTRI ELEMENTI - CARATTERE COMPLEMENTARE E SECONDARIO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RILEVANZA PRIMARIA - ALTRI ELEMENTI - CARATTERE COMPLEMENTARE E SECONDARIO.*
Il lavoro prestato alle altrui dipendenze si distingue da quello autonomo essenzialmente ed indefettibilmente per l'elemento della subordinazione, consistente, per il lavoratore, in un vincolo di assoggettamento gerarchico e, per il datore di lavoro, nel potere di impartire direttive, non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento delle prestazioni. Altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza nel lavoratore del rischio economico, la continuità delle prestazioni, la predeterminazione della retribuzione, l'Obbligo di osservanza di un determinato orario, hanno un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario e divengono ininfluenti se non accompagnati dal requisito della subordinazione come sopra configurato. (V 1152/82, mass n 419034).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)