Sez. 2, Sentenza n. 51060 del 11/11/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 269234 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Artifici o raggiri necessari alla appropriazione - Reato - Configurazione - Differenze con la condotta di appropriazione indebita.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE
Sussiste il delitto di truffa quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva configurato come appropriazione indebita la condotta dell'avvocato che, dopo avere acquisito la somma pagata dalla controparte in esecuzione di una pronuncia del giudice civile, aveva omesso di consegnare il denaro alla sua assistita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)