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Sez. 2, Sentenza n. 39114 del 28/05/2003 Ud. (dep. 16/10/2003) Rv. 226912 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Promotore finanziario - Falsi rendiconti relativi ai fondi di investimento gestiti - Sussistenza - Esclusione - Appropriazione indebita - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226912-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)