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Sez. 2, Sentenza n. 13560 del 19/03/2002 Cc. (dep. 09/04/2002) Rv. 221853 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA DIBATTIMENTALE - IMPUGNAZIONE DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI | Facoltà di nomina di difensore di fiducia da parte dei genitori - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221853-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA DIBATTIMENTALE - IMPUGNAZIONE DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI

Nel procedimento minorile, la disposizione dell'art. 34 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di atto personale dell'imputato, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 96, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 com. 3 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)