Sez. 2, Sentenza n. 28215 del 30/06/2026 Ud. (dep. 24/07/2026) Rv. 290445-01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Imputato minorenne - Impugnazione proposta dagli esercenti la potestà genitoriale - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende - Necessità.
IMPUGNAZIONI - SPESE
In tema di impugnazioni, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nell'interesse dell'imputato minorenne dall'esercente la responsabilità genitoriale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)