Sez. 4, Sentenza n. 7836 del 16/02/1984 Ud. (dep. 01/10/1984) Rv. 165846 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Sussiste travisamento del fatto solo quando il giudice di merito assuma come esistenti fatti aventi carattere decisivo che invece le risultanze processuali indicano come inesistenti o viceversa. Non rientrano pertanto nella Competenza funzionale della Corte di Cassazione le doglianze afferenti a valutazioni che implichino scelte fra divergenti versioni e contrastanti emergenze, sempreché di tali valutazioni venga fornita, logica e congrua motivazione. Non è pertanto sufficiente, a sorreggere la censura di travisamento del fatto ovvero di carenza di motivazione, il riferimento a contrarie emergenze che anche per implicito siano state rifiutate dal giudice di merito. (Conf mass n 156428; (Conf mass n 156293; (Conf mass n 155099; (Conf mass n 154970; (Conf mass n 153797; (Conf mass n 153702; (Conf mass n 153414; (Conf mass n 152013; (Conf mass n 151547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)