Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/11/1981 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153414 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ - IN GENERE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONI.*
Si ha Mancanza di motivazione, quando la sentenza non consenta la individuazione delle ragioni del decidere; si ha erroneità, quando l'illogicità infici l'intero sillogismo o una parte determinante di esso, si da tradursi in carenza; si ha contraddittorietà, quando vi sia insanabile contrasto tra considerazioni logico- giuridiche in ordine al medesimo fatto o tra la parte "motiva" ed il dispositivo; si ha infine travisamento del fatto, quando vengono assunte in sentenza situazioni obiettive diverse da quelle reali o quando venga omessa la valutazione di elementi essenziali e decisivi per la qualificazione giuridica del reato o per la sua stessa esistenza. (Conf. Mass. 152108/82 ed ivi citate, 151604 ed ivi citate, sulla prima parte della massima; Conf. Mass. 151592/82 ed ivi citate sulla seconda parte; Conf. Mass. 151547/82 ed ivi citate, alle quali Adde mass. 150889/82, 150955-82 ed ivi citate, 150548/82 ed ivi ampie citazioni sulla terza parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)