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Sez. U, Ordinanza n. 5747 del 23/03/2015 (Rv. 634614 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Preclusione per decisione di primo grado - Trattenimento della causa a sentenza - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634614-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione per effetto della decisione nel merito di primo grado si verifica già col trattenimento della causa a sentenza, il quale, radicando i poteri decisori del giudice, impedisce al regolamento di assolvere la funzione della sollecita definizione della questione di giurisdizione tramite preventiva investitura della Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)