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Sez. U - , Ordinanza n. 27441 del 20/11/2017 (Rv. 646252 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Momento preclusivo - Procedimenti con discussione orale ex art. 275 c.p.c. - Esaurimento della discussione e trattenimento della causa in decisione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646252-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dall’art. 275 c.p.c., si svolga la discussione orale della causa, la preclusione della proposizione del regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. si determina dal momento in cui, all’udienza fissata per la discussione, terminata quest’ultima, il collegio si riserva per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)