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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 06/12/1989 Ud. (dep. 19/01/1990) Rv. 183106 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - PERTINENZA - GARAGE - ESCLUSIONE DELLA NATURA PERTINENZIALE.*
Stato
decisa il 1989-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183106-01

EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - PERTINENZA - GARAGE - ESCLUSIONE DELLA NATURA PERTINENZIALE.*

Perché un'opera edilizia possa essere annoverata tra le pertinenze, è necessario che la sua strumentalità rispetto all'immobile principale sia oggettiva, cioè connaturale alla sua struttura e non soggettiva, desunta cioè dalla destinazione data dal possessore. Ne deriva che la destinazione di una modesta costruzione (box) a garage (o autorimessa) non integra una pertinenza, poiché tale utilizzazione esorbita dal rapporto di servizio funzionale nei confronti dell'edificio stesso. (V mass n 180386, nel senso che il garage non costituisce (pertinenza se è autonomo); (contra mass n 178235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)