diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 20959 del 29/10/2004 (Rv. 577889 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tariffe per l'utilizzazione dei servizi di navigazione aerea e di rete - Resi ad un vettore da parte dell'ENAV in base alla Convenzione Eurocontrol di Bruxelles del 1981 - Natura tributaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577889-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto il pagamento della somma per l'utilizzazione dei servizi di navigazione aerea e di rete, resi ad un vettore da parte dell'ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), che è ente di diritto pubblico, non spetta alla giurisdizione tributaria, atteso che la prestazione pecuniaria richiesta dall'Eurocontrol (Organizzazione europea per la sicurezza della Navigazione aerea), quale corrispettivo dei predetti servizi di navigazione aerea e di rete resi dall'ENAV a società private, non si configura quale tributo, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001. Infatti, nel nuovo assetto normativo della materia, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 575 del 1995, di adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, il termine <Tariffe> è utilizzato in armonia con le espressioni contenute nella Convenzione stessa (agli artt. 6, comma primo - lett. e - e 20) e nell'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 e reso esecutivo il Italia con la citata legge n. 575 del 1995, che qualifica la somma dovuta per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito dall'art. 1, come canoni di rotta. Inoltre, la legge n. 665 del 1996, sulla trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ENAV), qualifica espressamente, all'art. 7, comma terzo, come Tariffe (a decorrere dal 1 gennaio 1996) le tasse già istituite, con la legge n. 411 del 1977, per la utilizzazione di installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, e con il DL n. 77 del 1989, conv. nella legge n. 160 del 1989, per i servizi di assistenza in rotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 21/12/1996 num. 665 art. 7, Legge 11/07/1977 num. 411, Decreto Legge 04/03/1989 num. 77 art. 5, Legge 05/05/1989 num. 160 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)