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Sez. U - , Sentenza n. 10413 del 27/04/2017 (Rv. 643937 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Recesso della Pubblica Amministrazione dalle trattative - Responsabilità precontrattuale - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643937-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.; in particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente predetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)