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Sez. 1, Sentenza n. 23707 del 20/12/2012 (Rv. 624803 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Funzione - Persona nella piena capacità psico-fisica - Legittimazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624803-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

L'art. 408 cod. civ., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)