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Sez. 2, Sentenza n. 20669 del 17/01/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 269883 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE | Reato a condotta plurima - Momento consumativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269883-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE

Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della <<induzione>> e della <<apprensione>> non coincidano, il reato si consuma all'atto della <<apprensione>>, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella <<induzione>>. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo, in quanto il momento consumativo non si era realizzato con la condotta di induzione ma con la successiva pubblicazione dell'atto e l'accettazione dell'eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)