diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9216 del 04/07/1997 Ud. (dep. 11/10/1997) Rv. 208628 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a impossibilità di comparire - Riguarda la prova dell'esistenza dell'impedimento, non la natura di esso - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208628-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE

L'incertezza indicata dall'art. 486, comma secondo, cod. proc. pen. ("quando appare probabile") non riguarda la natura dell'impedimento, che deve essere sempre tale da impedire in modo assoluto la possibilità di presenziare all'udienza, quanto la prova della sua effettiva sussistenza, che è onere dell'imputato addurre, quantunque il giudice, una volta a conoscenza della probabile esistenza di un impedimento dirimente, sia tenuto ad accertarla. (Fattispecie relativa alla produzione di un certificato medico che si limitava a dichiarare l'imputato affetto da gastroenterite acuta febbrile, senza alcuna indicazione dei sintomi accusati dal paziente e della sua possibilità di viaggiare il giorno dell'udienza, che era il giorno successivo a quello di compilazione del certificato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)