Sez. 5, Sentenza n. 3631 del 26/02/1997 Ud. (dep. 21/04/1997) Rv. 207391 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Onere di giustificazione - Impedimento - Motivazione - Fattispecie: imputato agli arresti domiciliari.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
La disposizione dell'art. 486 primo comma cod. proc. pen. (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore), prevede implicitamente l'onere di tempestiva e puntuale allegazione dell'imputato, ritualmente citato e non comparso in udienza, che la sua assenza è dovuta all'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, al fine di ottenere una decisione di sospensione o rinvio, impugnabile in caso negativo. Difatti la legge, anche per rimuovere o comunicare eventuali impedimenti, stabilisce termini dilatori per comparire in giudizio, e l'art. 486 secondo comma sottrae ad impugnazione la valutazione probabilistica di assoluta impossibilità, quando l'impedimento non risulti dagli atti, potendo l'imputato scegliere liberamente di non presenziare. Se ne desume che il giudice può motivatamente ritenere intempestiva od insufficiente la comunicazione di un impedimento che avrebbe potuto essere rimosso, come nel caso in cui l'imputato comunichi nella stessa udienza, tramite difensore, di essere agli arresti domiciliari per altra causa, potendo intanto chiedere autorizzazione ad allontanarsene per comparire in quella data, o farla pervenire in tempo e modo utili perché se ne disponga la traduzione. (Fattispecie: imputato agli arresti domiciliari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)