Sez. L, Sentenza n. 13464 del 19/12/1992 (Rv. 480068 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Contestazione riferita alla condanna penale riportata dal lavoratore - Successivo provvedimento motivato con la violazione di obbligazioni contrattuali - Violazione del principio di immutabilità della contestazione - Esclusione - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
In relazione alle garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per l'applicazione di sanzioni disciplinari, il principio di immutabilità della contestazione non può dirsi violato nell'ipotesi in cui l'addebito contestato al lavoratore sia formulato con riferimento alla condanna penale riportata dal lavoratore (nella specie, per violazione di segreto di ufficio) e il successivo licenziamento disciplinare sia invece motivato con la violazione di obbligazioni contrattuali, ma tanto la contestazione quanto il provvedimento disciplinare facciano univoco riferimento agli stessi fatti materiali, non controversi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)