Sez. 2, Sentenza n. 4137 del 16/06/1983 (Rv. 429084 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONI IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - FASE DI MERITO - PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE - INDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL BENE - CARATTERE PETITORIO DELLE DOMANDE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONI IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - FASE DI MERITO - PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE - INDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL BENE - CARATTERE PETITORIO DELLE DOMANDE - ESCLUSIONE.*
La denuncia di nuova opera si articola in una prima fase, di natura cautelare, che si esaurisce con l'ordine di sospensione (o il suo diniego) dell'opera iniziata, ed in una seconda, che si svolge secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione, avente natura petitoria o possessoria a seconda che l'istante faccia valere il proprio diritto di proprietà (o altro diritto reale) oppure il possesso. Mentre la prima fase è affidata alla Competenza esclusiva del pretore, la seconda è devoluta allo stesso giudice se la questione investe il possesso, e segue invece la regola della Competenza per valore nell'altra ipotesi. Consegue che, essendo indifferente, ai fini della Determinazione della Competenza in ordine alla prima fase, la natura petitoria o possessoria della pretesa fatta valere dall'attore, questi, se non ha chiaramente dedotto fin dal principio il proprio intendimento di agire nella veste esclusiva di possessore o di proprietario, può effettuare tale precisazione anche nella seconda fase del giudizio; né, a qualificare la domanda come petitoria sin dall'inizio, è sufficiente la circostanza che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui chiede la tutela, potendo il titolo di proprietà essere stato richiamato, in difetto di specificazione, solo ad colorandam possessionem. (V 684/82, mass n 418473; (V 1037/81, mass n 411582; (Conf 3218/82, mass n 421165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)