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Sez. 5, Ordinanza n. 28177 del 31/10/2024 (Rv. 672624-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Deposito in cancelleria dell'atto di appello originario notificato - Scopo - Rinnovo di notificazione di ulteriori atti di appello - Mancato deposito nel termine ex art. 22 citato - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672624-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama l'art. 22 dello stesso d.lgs. - secondo il quale, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve depositare presso la segreteria della corte adita o trasmettere a mezzo posta, a pena d'inammissibilità, l'atto notificato - riguarda il solo atto d'appello originario e non quelli ulteriori eventualmente rinotificati per ordine del giudice, avendo la disposizione la funzione di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza e di determinare in tal modo la pendenza del giudizio di impugnazione.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)