Sez. L, Sentenza n. 15688 del 12/08/2004 (Rv. 579324 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Rapporto di lavoro del personale dipendente - Disciplina su base contrattuale collettiva ed individuale ex art. 21 legge n. 210 del 1985 - Accesso alla dirigenza - Disciplina ex art., 14, quarto comma, legge n. 210 del 1985 - Riserva di regolamento - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
La regola posta dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985, secondo la quale il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" è disciplinato su base contrattuale collettiva ed individuale deve coordinarsi con la riserva alla fonte regolamentare, prevista dall'art. 14, quarto comma, della stessa legge, della materia della selezione per l'accesso alla dirigenza, tale essendo il senso del rinvio a tale fonte cui fa riferimento, in un contesto dedicato alla disciplina dei poteri di rappresentanza e delle attribuzioni e responsabilità dei dirigenti, detto quarto comma con riguardo alla determinazione dei criteri di conferimento della titolarità di organi ed uffici.Tale risultato interpretativo appare confermato, del resto, dalla lettura integrale della disposizione in esame, che, al n. 4, riserva alla fonte regolamentare le modalità di reclutamento del personale stabile e ne fissa i criteri di ordine generale: sicchè sarebbe irrazionale che la fonte regolamentare, unica a poter determinare le condizioni di accesso iniziale, ceda a favore della fonte negoziale nella non meno delicata individuazione dei criteri per la provvista del personale investito di posizioni di vertice.(In applicazione del principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la decisione del tribunale che, confermando la sentenza pretorile, aveva condannato l'Ente Ferrovie dello Stato a risarcire il danno conseguente a perdita di "chance" di nomina a dirigente subito da alcuni dipendenti che, sulla premessa che per la qualifica acquisita, per le funzioni svolte, per la preparazione tecnica e l'esperienza maturata, avrebbero potuto concorrere utilmente per l'accesso alla dirigenza per i posti disponibili al 31 dicembre 1985, nel 1986 ed in seguito, avevano chiesto la declaratoria di illegittimità, per violazione delle norme della legge n. 210 del 1985, le nomine alla qualifica dirigenziale disposte con provvedimenti del cosiddetto A. dell'Ente in data 18 dicembre 1986 e quelle disposte con delibera del Commissario in data 18 ottobre 1989, e dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali ed applicati alle dette promozioni, nonchè della declaratoria di illegittimità, per contrasto con l'art. 14, quarto comma, n. 4, della predetta legge n. 210 del 1985, delle nomine a dirigente di sessanta unità di personale reclutate dall'esterno in assenza di procedure concorsuali) .
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)