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Sez. L, Sentenza n. 21297 del 03/10/2006 (Rv. 592602 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Accesso alla dirigenza - Procedura valutativa - Motivazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592602-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

Nel rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato", la materia della selezione per l'accesso alla dirigenza è disciplinata dalle regole fissate nell'Accordo sindacale del 21 giugno 1986, in forza del quale la nomina è effettuata sulla base di una procedura valutativa. In tal caso, ancorché la promozione non sia attuata attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede, il datore di lavoro ha l'onere di dare adeguata motivazione della scelta e dell'applicazione dei criteri indicati e ogni interessato, in quanto formalmente legittimato alla scelta, ha diritto di conoscere detta motivazione. Ne consegue che l'assenza di motivazione, in quanto inadempimento che non consente alcun pur esterno e formale controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, costituisce inadempimento che è di per sé causa di danno sotto il profilo della perdita di chances, restando incerta la misura del danno, da determinare sulla base di un criterio probabilistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)