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Sez. 1, Sentenza n. 2110 del 06/05/1991 Cc. (dep. 28/05/1991) Rv. 188538 - 01

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - Ordinanza di sospensione - In genere | Revoca - Contraddittorio - Obbligo dell'osservanza.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188538-01

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - Ordinanza di sospensione - In genere

Nel procedimento a carico di imputati minorenni la regola del contraddittorio deve essere osservata anche nel caso in cui (art. 28, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), per ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, il giudice revochi la disposta sospensione del processo e la messa in prova.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)